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Professioni, Assocounseling torna nell’elenco Mise

Il ministero non deve verificare eventuali sovrapposizioni di attività

L’iscrizione di un’associazione all’elenco delle professioni non regolamentate del Mise non si fonda sulla verifica preventiva di sovrapposizioni con altre attività. La responsabilità per l’eventuale esercizio abusivo di una professione è posta su un piano diverso e riguarda la sfera dei singoli.

È con questa motivazione che il Consiglio di Stato, con la sentenza 546/2019 di ieri, ha di fatto riammesso l’iscrizione di Assocounseling nelle liste del Mise, dopo che una sentenza del Tar Lazio (13020/2015), su ricorso del Consiglio nazionale degli psicologi, aveva sancito la sua esclusione. Al centro di quella decisione c’erano proprio i punti di contatto tra le attività del counselor e quelle dello psicologo. «Dopo anni di attacchi finalmente abbiamo ottenuto la giusta risposta», commenta soddisfatta la presidente del Colap (il coordinamento delle associazioni “senza Albo, Emiliana Alessandrucci.

Adesso il Consiglio di Stato spiega che, con la legge 4/2013, è stato perseguito l’obiettivo di dare una disciplina operativa, soprattutto per tutelare i consumatori, a «professionisti che svolgano attività non riconducibili a quelle organizzate in ordini o collegi». La legge, però, non dice nulla sui requisiti relativi all’iscrizione di un’associazione all’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico: in particolare, non specifica quali siano le indagini necessarie a vagliare l’istanza di un’associazione di imprenditori o professionisti.

Secondo i giudici, allora, il ministero non effettua una valutazione, ma esegue «una mera attività di acclaramento circa la completezza documentale della domanda». Questa deve, cioè, contenere tutti gli elementi indicati dalla legge. Un’argomentazione che è decisiva per riformare la sentenza di primo grado: il Tar ha, infatti, «erroneamente ritenuto che il Mise avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria maggiormente approfondita», fino a verificare se ci fossero sovrapposizioni tra le due attività.

Queste sovrapposizioni sono, invece, «rimesse all’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti nei confronti dei singoli professionisti iscritti ad Assocounseling» che dovessero trasgredire le previsioni contenute nelle normative di settore. Abusi di questo tipo sono, peraltro, puniti indipendentemente dall’iscrizione dell’associazione nell’elenco del Mise. Va segnalato, comunque, che la decisione arriva a pochi giorni da un messaggio con il quale il ministero della Salute ha spiegato che la figura del counselor non psicologo si pone «in palese sovrapposizione con quella dello psicologo». Un’indicazione che contraddice il parere reso dallo stesso ministero al Mise, riportato anche dal Consiglio di Stato.

Giuseppe Latour